parco eolico

Annullata l’autorizzazione per un parco eolico: la sentenza evidenzia l’importanza di una valutazione paesaggistica accurata

Il delicato bilanciamento tra lo sviluppo delle energie rinnovabili e la salvaguardia del paesaggio è tornato al centro dell’attenzione con una recente sentenza del Consiglio di Stato. Il caso in esame riguarda l’annullamento dell’autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico in Toscana, evidenziando la necessità di considerare attentamente l’impatto visivo e ambientale di tali impianti.

Il Caso del Parco Eolico in Toscana

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1877 del 5 marzo 2025, ha accolto l’appello presentato dall’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e dalla Soprintendenza, annullando l’autorizzazione precedentemente concessa dalla Regione Toscana per la costruzione di un parco eolico in località Podere di Moggino, nel comune di Roccalbegna. Durante la conferenza dei servizi, sia i Comuni interessati che la Soprintendenza avevano espresso parere negativo, sottolineando l’incompatibilità dell’impianto con gli strumenti urbanistici locali e il significativo impatto visivo sul contesto rurale e ambientale circostante.

Importanza dell’Impatto Visivo nella Valutazione Paesaggistica

La sentenza sottolinea che, in presenza di opere infrastrutturali di grande impatto visivo, il paesaggio deve essere considerato in una prospettiva più ampia rispetto alla semplice perimetrazione fisica del vincolo. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’impatto visivo è uno degli aspetti più rilevanti nella valutazione di un impianto eolico, come indicato nell’Allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010. Pertanto, è fondamentale condurre un’analisi dettagliata che consideri l’area di visibilità dell’impianto, l’intervisibilità nel contesto paesaggistico, la coerenza con le caratteristiche naturali e antropiche del territorio e l’evoluzione storica del paesaggio.

Necessità di una Motivazione Adeguata nel Procedimento Autorizzativo

Il Consiglio di Stato ha rilevato che la Regione Toscana non ha fornito una motivazione adeguata per superare il parere negativo della Soprintendenza. Il semplice richiamo alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 3 dicembre 2018 non è stato ritenuto sufficiente per giustificare l’autorizzazione concessa. La Regione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui gli interessi paesaggistici risultavano secondari rispetto alle esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili. Operazione che non è stata effettuata in maniera adeguata.

Questa sentenza evidenzia l’importanza di un’attenta valutazione dell’impatto paesaggistico nella realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili. Il bilanciamento tra sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio ambientale e culturale richiede procedure autorizzative trasparenti e motivate, che tengano conto di tutti gli interessi in gioco.

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